CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. NB5A
GARANZIE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato.
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ) dell’Assicurato o nuova assunzione.
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità , o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della
gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51,65, a carico dell’Assicurato.
Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi,
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1, come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcoolici; stato di gravidanza,
c) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4,
d) scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo medico.
3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità , ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Allianz Global Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 3 - Scelta dei mezzi di trasporto Interassistance 24 ore su 24.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
• le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
• lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
• gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
• le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 Interassistance 24 ore su 24 e all’art. 1 - Limitazioni Comuni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
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1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati.
Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sotto limiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• interventi o applicazioni di natura estetica;
• visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 Interassistance 24 ore su 24 e all’art. 1 - Limitazioni Comuni.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità , sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità , e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.
AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.
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Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità , avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.
In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE - Avvertenza -
Art. 1 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da:
• viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
• quarantene;
• epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusure di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in cittÃ
- limitazioni al trasporto aereo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le Garanzie) - Avvertenza -
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AGA International S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio
Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro
Annullamento Viaggio
Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a AGA International S.A.-
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l’annullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).
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L’Assicurato dovrà fornire a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.
Interassistance 24 ore su 24
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
Dati Indispensabili all’Intervento
E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero del Certificato Assicurativo
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a AGA International S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Bagaglio
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a AGA International S.A.- Rappresentenza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.
TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro
Destinazione viaggio ITALIA EUROPA MONDO
Annullamento Viaggio Fino al costo Totale del Viaggio
Spese di cura (art. 1.7.1) € 258,23 € 2.582,28 € 2.582,28
Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata Riconsegna e/o danneggiamento
€ 258,23 € 413,17 € 413,17
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web
Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:
AGA International S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 2 0137 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale esclusivamente per il viaggio prenotato e per il quale è stato rilasciato il presente certificato, fino ad un massimo di 60 giorni.